Ilsorrisodeibimbi | Chi Siamo
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CHI SIAMO

“ilsorrisodeibimbi” opera ascoltando i progressi della scienza senza condizionamenti politici o confessionali: si riferisce alla Medicina e all’Etica che inscindibilmente la accompagna e al valore della solidarietà umana, capace di promuovere quel bene comune che alle volte sembra essere dimenticato nel tessuto sociale “specializzato”. Tutte le iniziative che promuove sono ispirate a questi principi.

CHI-SIAMO-ASS.

ASSOCIAZIONE

Associazione senza scopo di lucro presieduta dal dottor Fabio Lenghi, “ilsorrisodeibimbi”  si occupa di psichiatria perinatale, una scienza al servizio del benessere emotivo del piccolo e della sua famiglia. Ha come campo di interesse, di studio, di cura la vita prenatale e la vita postnatale fino al terzo anno di età. L’obiettivo è la prevenzione del disagio emotivo in età infantile e, quindi, in età adulta.

“ilsorrisodeibimbi” opera ascoltando i progressi della scienza senza condizionamenti politici o confessionali: si riferisce alla medicina e all’etica che indiscindibilmente la accompagna e al valore della solidarietà umana, capace di promuovere quel bene comune che alle volte sembra essere dimenticato nel tessuto sociale “specializzato”. Tutte le iniziative che promuove sono ispirate a questi principi.

Attiva dal febbraio 2011, grazie al lavoro dell’equipe guidata da Romana Caruso – psichiatra e psicoterapeuta – promuove la formazione degli operatori sanitari del settore, degli educatori e dei genitori permettendo, attraverso il lavoro clinico e culturale di migliorare le conoscenze del mondo emotivo dei più piccini in seno alla famiglia.

La partecipazione è aperta a tutti: tecnici della psicologia, medici, persone comuni, a chiunque nel corso della sua vita abbia sperimentato l’importanza dell’ascolto scientifico delle emozioni dei più piccoli, dei loro genitori e del lavoro su di esse.

TEAM2

TEAM

SOCI FONDATORI

Lenghi Fabio

Caruso Romana

Zerbi Francesca

Rega Lazzari Marianna

De Rossi Francesca

Calati Chiara

Iannucci Elisabetta

Lorenzotti Elena

Bozino Paola Maria

Garello Massimo

Barozzi Sarah

Ranzetti Rossana

Lonati Aldo

Mutti Maria

VOLONTARI

Mariani Cesare

Rizzo Alberto

Favalli Elisabetta

Garello Luisa

Cancelli Elena

Garello Francesco

Rega Francesca

Arrighini Fabio

Danesi Elisa

 

3-BIMBI

LA PSICHIATRIA PERINATALE

C’era una volta,

più di cento anni fa, un uomo di nome Sigismondo.

Sigismondo viveva a Vienna e faceva il medico – il medico di più di 100 anni fa, quando ancora tante cose non si sapevano e alcune malattie erano ancora misteriose.

Questo signore era molto intelligente e curioso e cercava di studiare le modificazioni che le malattie portavano negli organi che pazientemente, con il suo microscopio, tagliuzzava e per ore ed ore osservava.

sigismondo

Un giorno si accorse che talvolta succedeva che il corpo parlasse per conto di alcune forze che la medicina non aveva ancora studiato. Queste forze si chiamano emozioni. Sigismondo fu il primo a trovare il metodo per imparare a osservare il modo in cui le emozioni crescono, si sviluppano e si organizzano. Questo metodo venne chiamato psicoanalisi. La psicoanalisi è diventata una scienza fondamentale per lo studio dei processi che portano alla serenità dell’animo umano e un pilastro fondamentale della branca della medicina che si dedica all’emotività umana, la psichiatria. La psichiatria si avvale di molti strumenti: le riflessioni dei clinici, gli studi statistici, le osservazioni sperimentali, i progressi delle neuroscienze e anche l’analisi dei bimbi piccoli e della loro relazione con i genitori. È proprio sotto la protezione della intimità caldissima della relazione genitori-bambino che, anche prima della nascita,si crea la magia dello sviluppo emotivo e si gettano le fondamenta per la serenità e per le angosce, piccole e grandi, che possono turbarla. Ecco l’ultima frontiera del lavoro di Sigismondo: la psichiatria perinatale.

 

La psichiatria perinatale è una scienza al servizio del benessere emotivo del piccolo e della sua famiglia. Ha come campo di interesse, studio, cura, la vita prenatale e la vita postnatale fino al terzo anno di età. È una disciplina votata alla prevenzione del disagio del piccolo e dell’adulto che diventerà.

STATUTO

STATUTO

STATUTO dell’associazione

 

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO E SCOPO

Art. 1 –  Denominazione –  sede

È costituita un’Associazione denominata “ilsorrisodeibimbi”, con sede in Brescia, Via G. Bevilacqua n. 6 – 25121 Brescia. La sede legale può essere trasferita in altro Comune, purché in Italia, soltanto con una delibera dell’Assemblea dei Soci, e ciò comporterà modifica del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale all’interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto; in questo caso, i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione di eventuali sedi secondarie, sia in Italia che all’estero. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

 

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

L’ Associazione, apartitica e non confessionale, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico le cui attività, svolte in modo spontaneo e gratuito, sono espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun scopo di lucro anche indiretto ed opera per fini di solidarietà ed altruismo, l’attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L’Associazione è aperta a chiunque condivida i principi su cui l’Associazione si fonda. L’Associazione non persegue finalità di lucro e destina ogni provento, anche derivanti da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i suoi fini istituzionali. L’Associazione si avvale di ogni strumento lecito che sia utile al raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, efficacia ed efficienza della propria azione.

 

Art. 3 FINALITA

L’ Associazione, con spirito solidaristico, si propone di svolgere attività di assistenza e di beneficienza volte a migliorare la vita emotiva dei bambini e delle loro famiglie (di seguito denominati Beneficiari). In particolare l’ Associazione promuove lo studio e la cura delle condizioni psichiche che influenzano il benessere della coppia, fin dalla sua origine, e del bambino, dal concepimento fino ai tre anni di vita, campo di indagine e di assistenza di cui si occupa la psichiatria perinatale. Per la realizzazione di questi scopi l’ Associazione svolge le seguenti attività: sensibilizzare la collettività sulle condizioni di vita e sulle problematiche sociali dei Beneficiari; sostenere la rete famigliare delle persone; favorire le iniziative volte al recupero di tutte le risorse e capacità di autonomia delle persone; sensibilizzare la pubblica opinione per aiutare la comprensione delle dinamiche psicologiche sottostanti al benessere psichico.

 

Art. 4 OGGETTO SOCIALE

L’ Associazione “ilsorrisodeibimbi”, nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale, si propone di promuovere la tutela delle famiglie a rischio di sviluppare difficoltà emotive al loro interno. In particolare, si propone la prevenzione primaria e secondaria del disagio psichico dei più piccoli (da 0 a3 anni). Per la realizzazione dei suoi scopi l’ Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni anche di volontariato e di queste con gli enti pubblici e privati, operanti nella medesima direzione.

L’oggetto dell’attività dell’Associazione riguarda quindi:

a) Attività di tutela e assistenza dei piccoli e delle loro famiglie attraverso:

–    consulenza psicologica e psicoterapeutica, attraverso membri qualificati;

–    formazione professionale e aggiornamento degli operatori dei servizi socio sanitari, pubblici o del privato sociale, in tema di accudimento dei minori                     delle famiglie e di prevenzione dell’insorgenza dei disagi;

–   attività di ricerca, documentazione e divulgazione in collaborazione con analoghi organismi nazionali od internazionali in tema di prevenzione del disagio;

–   attività culturali, tavole rotonde, dibattiti, mostre, seminari, attività didattiche, istituzione di biblioteche, proiezioni di film e documentari culturali o                         comunque di interesse per i soci e finalizzati allo scopo sociale;

–  attività di accoglienza comunitaria per le famiglie in situazioni di rischio;

–  attività editoriali, ai sensi di legge: pubblicazione di rivista, bollettino, atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche;

–  attività preventive e ricreative: servizi ricreativi ed educativi nell’ambito di iniziative legislative a favore dell’infanzia e della famiglia.

 

b) Attività nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza, dirette ad arrecare benefici al sereno sviluppo della emotività famigliare.

A tal fine l’Associazione promuove, finanzia od attua, anche in collaborazione con altre istituzioni ovvero sulla base di apposite convenzioni da stipulare con

enti pubblici e soggetti privati, programmi ed iniziative mirate a:

–  promuovere il benessere psicologico della famiglia e dei bambini piccoli (0-3 anni) in particolare;

–  istituire strutture che affianchino la famiglia nell’accudimento dei piccoli in particolare l’Associazione:

–  si ispira ai valori universali della dignità della persona e riconosce a tutti i membri della famiglia umana diritti uguali e inalienabili che costituiscono il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra  condizione.

L’Associazione riconosce, in particolare, il diritto di bambine e bambini a un adeguato sviluppo fisico, mentale, morale e sociale nello spirito della convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989. Speciale attenzione è riservata al mondo dell’emarginazione e del disagio dell’infanzia.

–  sosterrà le iniziative delle associazioni e organizzazioni che si occupano della donazione e della solidarietà. L’azione si concretizza in modo particolare       attraverso:

–  l’assistenza a favore di minori, anche emancipati, disagiati o comunque in stato di difficoltà;

–   l’aiuto, anche economico, alla realizzazione di strutture;

–   l’aiuto per una maggiore informazione della società civile;

–   la lotta allo sfruttamento dei minori in ogni parte del mondo;

–   la promozione di una cultura di pace e di solidarietà e di benessere emotivo anche tramite la redazione e la diffusione di opuscoli periodici.

L’ Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

L’ Associazione si avvale di personale con una formazione specifica.

L’ Associazione per realizzare gli scopi primari – oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a) e b) del presente articolo

– potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all’oggetto sociale.

 

TITOLO II SOCI DELLASSOCIAZIONE

Art. 5 Soci

L’ Associazione è composta da Soci e il loro numero è illimitato. Possono far parte dell’associazione persone fisiche o giuridiche che: condividano le finalità e i metodi di lavoro dell’Associazione; condividano e accettino i contenuti del presente Statuto e dei Regolamenti Interni dell’Associazione; si impegnino a lavorare attivamente per lo sviluppo dei progetti e le attività dell’Associazione; hanno dimostrato interesse e collaborazione fattiva, nonché continuativa, alle attività dell’Associazione per tutto l’anno precedente al momento della candidatura a Socio.

I soci si dividono in:

–  soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’associazione;

–  soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto.

L’ Associazione può avvalersi anche di Sostenitori e Volontari.I Sostenitori sono tutti coloro che, con una libera donazione, sostengono le attività dell’Associazione, dalla quale hanno il diritto di essere informati riguardo ai progetti da realizzare e ai risultati conseguiti. I Sostenitori possono godere dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

 

ART. 6 ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Per l’assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta controfirmata da almeno 1 socio al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo, il quale si pronuncerà entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione. Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario, stante il punto 4. dell’art. 5, si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio. Il Socio può rivestire un ruolo di specifica responsabilità, attribuito dal Consiglio Direttivo, secondo specifiche competenze, doti e capacità. L’attività del Socio non sarà retribuita in alcun modo, neppure dai Beneficiari. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e dimostrate per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Tutti i dati personali relativi al Socio raccolti saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e saranno impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto del Socio stesso. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi Soci nel Libro dei Soci.

 

Art. 7 Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all’Assemblea, garantendo pertanto la democraticità dell’Associazione, e, solo se maggiorenne, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, oltre alla possibilità di candidarsi liberamente ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Inoltre ciascun socio può prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

b) all’osservanza di comportamenti non contrari all’interesse e all’immagine dell’Associazione;

c) a frequentare l’associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

d) a mantenere, qualunque sia il loro ruolo all’interno dell’Associazione, un comportamento rispettoso, nei confronti degli altri associati e nei confronti dell’Associazione, dei suoi programmi, dei suoi ideali quando si trovano ad operare per conto dell’Associazione;

e) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l’attività;

f) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Potranno essere previste quote annuali di diverso importo per gli enti associati, avuto riguardo al numero dei loro aderenti.

Art. 8 Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi o radiati dall’associazione per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

b) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell’eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell’associazione;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione;

d)  per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall’Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell’Assemblea, inviando apposito ricorso; il ricorso non sospende l’esecutività dell’iniziale espulsione o radiazione. La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. Resta fermo l’obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno in corso. I Soci che cessano di appartenere all’Associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote. La quota sociale non è trasmissibile e non è rivalutabile. Sono escluse forme di partecipazione alla vita assicurativa puramente temporanee.

 

TITOLO III ORGANI DELLASSOCIAZIONE

 

Art. 9 generalità

Sono organi dell’associazione:

–  l’Assemblea dei soci;

–  il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente;

–   il Revisore Unico/Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato);

–    il Collegio dei Probiviri (se nominato);

 

Art. 10 Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. Sono ammessi in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee sono convocate dal Presidente dell’associazione o da sua persona delegata, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 15 giorni di preavviso. L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione. L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. L’Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest’ultimo caso, l’Assemblea dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data in cui viene richiesta. L’Assemblea in sede ordinaria:

a)      approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;

b)      approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;

c)      approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

d)      provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore Unico e del Collegio dei Probiviri;

e)      delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

f)       delibera in ordine all’esclusione dei soci;

g)      delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L’Assemblea in sede straordinaria:

a)      delibera sulle modificazioni del presente statuto;

b)      delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;

c)      delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L’Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal/dai Vice Presidente/i o, in mancanza di questo/i, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario. In Assemblea è ammessa delega. Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche. Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il presidente dell’Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione. Le deliberazioni assunte dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. Le delibere prese dall’Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell’associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 ad un massimo di 9 membri, compreso il Presidente ed il/i Vice-Presidente/i. Tutti i consiglieri sono eletti dall’Assemblea tra i suoi componenti, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, fino ad un massimo di 2 Vice-Presidenti ed il Segretario a maggioranza assoluta. Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell’associazione dai soci fondatori. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;

b) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

c) provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, rendendo il conto della gestione all’Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;

d) proporre l’entità della quota sociale, deliberata dall’Assemblea Ordinaria;

e) deliberare sulla ammissione di nuovi Soci;

f) deliberare sull’espulsione di Soci, nei casi previsti dall’art. 8 del presente statuto;

g) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione, sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea dei soci;

h) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;

i)  deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall’Assemblea dei soci;

j)  curare l’organizzazione di tutte le attività dell’associazione;

k) pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività sociale;

l) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

m) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

n) nominare il Segretario.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno 2 Consiglieri o almeno il 30% dei soci. In quest’ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni. Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all’uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Art. 12 Presidente dellassociazione Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione (nonché Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo).

Egli rappresenta l’associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

a) curare l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’associazione;

c) curare l’osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;

d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;

e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 13 Vice Presidente dellassociazione

Il Vice Presidente dell’associazione rappresenta l’associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l’associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 14 Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica 3 esercizi e può essere confermato; all’atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell’incarico del Segretario.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell’ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell’associazione.

Egli, in particolare:

a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell’associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

 

Art. 15 Collegio dei Revisori/revisore unico

L’Assemblea dei soci potrà, o dovrà nei casi di legge, eleggere ai sensi dell’articolo 10 del presente statuto, se lo riterrà opportuno un Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti composto da 3 membri effettivi, anche non soci, di cui almeno uno deve essere scelto fra gli iscritti all’Albo dei Revisori contabili, e due supplenti, anche non soci. I Revisori sono nominati al di fuori del Consiglio Direttivo.

I Revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Ove sia istituito/nominato, il Collegio o il Revisore Unico avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell’associazione, vigilare sull’osservanza della legge

e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale

Alla fine di ciascun esercizio, il Collegio dei revisori o il Revisore Unico predisporranno un’apposita relazione ai bilanci. Per l’esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell’associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 Collegio dei Probiviri

L’Assemblea dei soci potrà eleggere ai sensi dell’articolo 10 del presente statuto, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da 3 soci, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. 17 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto, salvo il Collegio dei Revisori/Revisore Unico se non soci, sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV NORME AMMINISTRATIVE E FINALI

Art. 18 Patrimonio

La dotazione patrimoniale dell’Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito da:

a)  beni, immobili e mobili;

b)  contributi;

c)  donazioni e lasciti

d)  rimborsi;

e)  attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

f)  riserve patrimoniali costituite dagli accantonamenti degli eventuali avanzi di gestione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote annuali di associazione, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.

È assolutamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, sotto qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la destinazione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione degli scopi statutari e delle attività istituzionali, nonché di quelle direttamente connesse.

Art. 19 Entrate

Per l’adempimento dei propri scopi l’associazione dispone delle seguenti entrate:

–   redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 18;

–   eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;

–   contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all”attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all”incremento del patrimonio;

–   entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 20 Bilancio

L’esercizio dell’Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo o rendiconto annuale, la cui redazione si rende obbligatoria, comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo (se redatto) reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo (se redatto) e quello consuntivo (obbligatorio) sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l’ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell’Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione a cura dei revisori, se nominati, che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui l’associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio consuntivo (obbligatorio) e preventivo (se redatto) devono essere presentati in Assemblea, rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21 Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:

a)  conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;

b)  impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;

c)  ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.

In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri enti ed organizzazioni con le stesse finalità operanti in analoghi settori, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 22 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto, gli Associati Fondatori

Lenghi Fabio

Caruso Romana

Zerbi FrancescaRega

Lazzari Marianna

De Rossi Francesca

Calati Chiara

Semprini Andrea

Iannucci Elisabetta

Lorenzotti Elena

Bozino Paola Maria

Garello Massimo

Barozzi Sarah

Ranzetti Rossana

Lonati Aldo

Mutti Maria